IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Consulente tecnico d’ufficio
Il consulente tecnico d’ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio; può essere chiamato a “chiarimenti” (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere il compito fondamentale di “bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o CTP) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal “quesito”, senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte “sintetiche” alle domande poste. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili.
Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:
- rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all’interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
- essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU – quando richiesto – esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
- adottare il medesimo “metro” con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando “due pesi e due misure”)
- confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
- chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l’incarico e per eventuali indagini);
- può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto “ausiliario”, fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.
I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti – dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell’esperienza professionale quale ad es. l’iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l’albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale – all’interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, geologi, periti agrari, periti industriali, geometri, interpreti traduttori, biologi, grafologi, psicologi, medici, medici veterinari, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali.
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell’Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula “noto all’Ufficio”). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l’incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all’Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all’incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l’opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
L’accettazione dell’incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente
«Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità» |
È uso frequente (odierno) che il CTU – sempre su disposizione del Tribunale – esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, ai sensi dell’art. 195 cpc deve, preventivamente, inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d’ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse. Questa “innovazione” ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene “risparmiata” un’udienza per “esame CTU” (frequente fino a pochi anni fa).
Esiste una normativa precisa che regola gli obblighi (e le responsabilità) del CTU in ordine alle informazioni delle quali è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della “privacy” delle Parti).
Il compenso del CTU (nel rito civile), solitamente, è posto a carico solidale delle Parti (ogni parte può essere chiamata a saldare il tutto) e nei procedimenti d’urgenza o cautelari è messa a carico della parte ricorrente; spesso il giudice dispone il versamento di un fondo spese anticipato a favore del CTU. Esiste una metodologia particolare per la determinazione del compenso spettante, che dipende dalla tipologia di consulenza esperita. Per alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a percentuale variabili, per scaglioni, da un minimo ad un massimo sul valore della controversia; per altre il compenso è calcolato “a vacazione” (la vacazione è di due ore e non se ne può esporre più di quattro a giorno).
Nel determinare gli onorari variabili il giudice tiene conto della: difficoltà, completezza e pregio della prestazione fornita e, per le prestazioni di eccezionale importanza (valore della controversia >> di 500.000,00 €), complessità (alto numero di quesiti assegnati) difficoltà (ad esempio molte parti costituite in atti) gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Il CTU, contestualmente al deposito dell’elaborato in Cancelleria, consegna la “richiesta di liquidazione” del proprio onorario e spese.
Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il “decreto di liquidazione” il quale, dopo 30 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo.
Per interagire con un ufficio giudiziario, col processo telematico, il CTU deve essere iscritto al registro generale degli indirizzi elettronici.