La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
L’articolo 696 bis del codice di procedura civile prevede la possibilità di espletare una consulenza tecnica preventiva anche quando non sussistono i presupposti normalmente necessari (indicati nel primo comma dell’art. 696 cpc) per richiedere un accertamento tecnico preventivo ossia anche quando non c’è “l’urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose“.
Tale possibilità viene riconosciuta per l’accertamento e la relativa determinazione “dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.
Se si presenta un ricorso per la consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite il Consulente Tecnico d’Ufficio prima di depositare la sua relazione tenta di condurre le parti a una conciliazione. E se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a cui seguirà un decreto de giudice che attribuisce al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo valido anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Proprio per favorire la conciliazione tra le parti il codice prevede che il verbale di conciliazione sia esente dall’imposta di registro.
Ma cosa accade se le parti non raggiungono un accordo?
Il codice di procedura prevede che in un eventuale successivo giudizio di merito, ciascuna delle parti può richiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti.