3. La relazione del consulente

La relazione del consulente

Il consulente tecnico d’ufficio nominato, a differenza di quanto accadeva in passato, può oggi estendere notevolmente il proprio accertamento, fornendo valutazioni relative sia ai danni che alle cause di quanto occorre verificare.

Nello svolgimento dell’incarico, il CTU deve procedere in maniera autonomaacquisendo ove occorra la documentazione presso le parti ed eventualmente presso terzi e andando a ricoprire un ruolo istruttorio che normalmente spetterebbe al giudice o agli avvocati in contraddittorio.

In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti.

Egli deve inoltre enunciare e chiarire anche i principi sulla base dei quali si è mosso e che lo hanno portato al raggiungimento di determinate conclusioni.

Nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.

 

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